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Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Artt. 314-360
Art. 314. Peculato
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Art. 315. Malversazione a danno di privati
Art. 316. Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Art. 317. Concussione
Art. 317 bis. Pene accessorie
Art. 318. Corruzione per l’esercizio della funzione
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 bis. Circostanze aggravanti
Art. 319 ter. Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Art. 321. Pene per il corruttore
Art. 322. Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee
Art. 322 ter. Confisca
Art. 322 quater. Riparazione pecuniaria
Art. 323. Abuso di ufficio
Art. 323 bis. Circostanze attenuanti
Art. 324. Interesse privato in atti di ufficio
Art. 325. Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Art. 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni delle leggi o degli atti dell’Autorità
Art. 328. Omissione o rifiuto di atti di ufficio
Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Art. 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici impieghi, servizi o lavori
Art. 331. Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità
Art. 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
Art. 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa
Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Art. 335 bis. Disposizioni patrimoniali
Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
Art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale
Art. 337 bis. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
Art. 338. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
Art. 339. Circostanze aggravanti
Art. 339 bis. Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Art. 341. Oltraggio ad un pubblico ufficiale
Art. 341 bis. Oltraggio ad un pubblico ufficiale
Art. 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Art. 343. Oltraggio ad un magistrato in udienza
Art. 343 bis. Corte penale internazionale
Art. 344. Oltraggio a un pubblico impiegato
Art. 345. Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Art. 346. Millantato credito
Art. 346 bis. Traffico di influenze illecite
Art. 347. Usurpazione di funzioni pubbliche
Art. 348. Abusivo esercizio di una professione
Art. 349. Violazione di sigilli
Art. 350. Agevolazione colposa
Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose
Art. 352. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
Art. 353. Turbata libertà degli incanti
Art. 353 bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Art. 354. Astensione dagli incanti
Art. 355. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Art. 356. Frode nelle pubbliche forniture
Art. 357. Nozione di pubblico ufficiale
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Art. 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Art. 360. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale