Art. 388 bis. (1) Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a lire seicentomila.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 88 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Procedura: non è consentito procedere all’arresto né al fermo. La competenza è del Tribunale monocratico.