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Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Art. 642 (1). Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una  polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).

Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale, prodotta da un infortunio o  denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.

Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata.

Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(2) Comma così modificato (mediante l’aumento dell’originaria pena precedentemente stabilita nella reclusione da 6 mesi a 4 anni) dall’art. 33, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) nella ipotesi prevista dal comma 1 sempre che il fatto sia commesso in Italia (v., però, art. 649, 2° comma). Si procede a querela (336  c.p.p.) di parte nell’ipotesi prevista dal comma 2; a querela dell’impresa assicuratrice se il fatto è commesso (comma 3); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo
non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.