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Art. 54 quater. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero

Art. 54-quater. (1) Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero. 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere.

Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3 bis e comma 3-quater, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54 ter (2).

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi  previsti dalla legge.

(1) Articolo introdotto dall’art. 12 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma così modificato dall’art. 9, co. 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.