Logo del Laurus Robuffo

Art. 446. Confisca obbligatoria

Art. 446.  (1) Confisca obbligatoria.  In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria.

 

(1) Articolo reinserito nel testo sopra riportato dall’art. 1 D.L. 18 giugno 1987, n. 282, conv. nella legge 7 agosto 1986, n. 462.