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Art. 600 septies.2. Pene accessorie

Art. 600-septies.2. Pene accessorie. Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di  procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione
perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private  requentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di
esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Articolo inserito dall’art. 4, co. 1, lett. m), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Il n. 1 del co. 1 è stato così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.