Art. 590-ter. Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
L’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016) ha disposto la sostituzione dell’art. 590-bis (inserito dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) con gli attuali artt. 590-bis, 590-ter, 590-quater e 590-quinquies.
Vedi anche quanto previsto dall’art. 189, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riportato sub art. 590-bis.