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Art. 40. Copia dell’atto che surroga l’originale mancante

Art. 40. Copia dell’atto che surroga l’originale mancante. 

1. Nel caso previsto dall’articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell’atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell’originale distrutto, smarrito o sottratto.