Art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso (1):
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2) dell’art. 61;
2) contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell’art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (2);
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa(3);
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio (4).
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell’articolo 61.
(1) Titolo ed alinea così modificati dall’art. 4, co. 1, lett. e), L. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2) Numero così sostituito prima dall’art. 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 ed infine dall’art. 4, co. 1, lett. e), L. n. 172/2012 cit.
(3) Numero inserito dall’art. 1, D.L. n. 11/2009 cit.
(4) Numero aggiunto dall’art. 1, co. 1, lett. bsexies), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
Procedura: V. sub art. 575.