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Art. 118. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno


Art. 118. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno.

1. Il  ministro dell’interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute  indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria  iniziativa.

1 bis. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all’accesso diretto al registro previsto dall’art. 335, anche se tenuto in forma  automatizzata.

2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall’art. 4 co.10 (lett. a) D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356). Sempre dall’art. 4 comma 10 (lett. b) D.L.  306/1992 cit. è stato aggiunto, nel comma 1, il riferimento alla Direzione investigativa antimafia come «soggetto» che il Ministro dell’Interno può delegare all’acquisizione di copie di atti e di informazioni su procedimenti penali.