Logo del Laurus Robuffo

Art. 616. Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di innammissibilità del ricorso

Art. 616. Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di innammissibilità del ricorso. 

1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila (euro 258) a lire quattro milioni (euro 2.065). Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

Con sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 616 nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.