Logo del Laurus Robuffo

Art. 259. Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti

Art. 259. Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti.  

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l’osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.