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Art. 431. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Art. 431.  Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.  Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal
vapore, dall’elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

 

Procedura: v. art. 429.