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Art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Art. 434.  Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.  Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa, ovvero un altro disastro, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione
da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

L’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ma diviene obbligatorio (380 c.p.p.) per l’ipotesi di cui al II comma. Il fermo è consentito per l’ipotesi di cui al II comma (384 c.p.p.). Competenza: primo comma, Tribunale monocratico; secondo comma, Tribunale collegiale.