Art. 11-bis. (1) Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all’art. 76 bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’articolo 11.
(1) Articolo inserito dall’art. 1 L. 2 dicembre 1998, n. 420.
Le originarie parole “Direzione nazionale antimafia” sono state sostituite da quelle “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo” per effetto di quanto previsto dall’art. 20, co. 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.