Art. 23. Assenza delle parti private diverse dall’imputato.
1. L’assenza delle parti private diverse dall’imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli articoli 420 bis e 420 ter. (1)
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall’imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all’avviso di deposito della sentenza.
(1) Il co. 1 è stato così modificato dall’art. 49 L. 16 dicembre 1999, n. 479.