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Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila (euro 103) a quattro milioni (euro 2.065).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) solo con riferimento all’ipotesi dolosa; 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.