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Art. 193. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Art. 193. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.  Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’art. 189.

Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente.