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Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Art. 478.  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. Il
pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni,supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per le ipotesi previste dai primi due commi; è facoltativo anche per l’ipotesi di cui al co. 3 se ricorre l’aggravante di cui all’art. 602-ter co. 2 c.p.; 3) il fermo è consentito solo per l’ipotesi di cui al II comma (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.