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Art. 513. Turbata libertà dell’industria o del commercio
Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio

                                                                                CAPO II

                                                            DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA

                                                                       E IL COMMERCIO

Sulla possibilità - o sul divieto - di prelievo di campioni biologici, finalizzato all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da  soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per i reati previsti dal presente Capo, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.


Art. 513. Turbata libertà dell’industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino  a due anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo.; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.