CAPO II
DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA
E IL COMMERCIO
Sulla possibilità - o sul divieto - di prelievo di campioni biologici, finalizzato all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per i reati previsti dal presente Capo, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.
Art. 513. Turbata libertà dell’industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).
Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo.; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.