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Art. 124

Art. 124. - [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione].

Articolo abrogato dall’art. 9, co. 2 L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.