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Art. 58. Informazione all’imputato detenuto legittimamente assente

Art. 58. Informazione all’imputato detenuto legittimamente assente. 

1. Il direttore dell’istituto annota nel registro indicato nell’articolo 57 data, ora e modalità dell’informazione prevista dall’articolo 156 comma 2 del codice.