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Art. 664. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

Art. 664. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie. 

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

[3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato.] (1)

4. Per l’esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza esecutiva all’autorità amministrativa competente.

(1) Comma abrogato dall’art. 299 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in vigore dal 1° luglio 2002.

Vedi, ora, l’art. 202 D.P.R. n. 115/2002 cit.