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Art. 497. Atti preliminari all’esame dei testimoni

Art. 497. Atti preliminari all’esame dei testimoni.

1. I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persora minore degli anni quattordici, il presidente avverte  altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie  generalità.

2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività  medesime (1).

3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

(1) Comma inserito dall’art. 8, co. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e poi così modificato dall’art. 8, co. 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.