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Art. 499. Regole per l’esame testimoniale

Art. 499. Regole per l’esame testimoniale.

1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le  risposte.

4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

6. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle  contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni (1).

(1) Comma così sostituito dall’art. 15, L. 1° marzo 2001, n. 63.