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Art. 42. Trasmissione a distanza di copia di atti

Art. 42. Trasmissione a distanza di copia di atti. 

1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.