Art. 600-septies.1. Circostanza attenuante. La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.
Articolo inserito dall’art. 4, co. 1, lett. m), L. 1 ottobre 2012, n. 172.
Per deroghe all’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 603-bis.1 c.p.