Art. 464-sexies. Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova.
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.
Vedi nota sub Titolo V-bis.