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Art. 592. Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

Art. 592. Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione.

1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.

3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.