Art. 589-ter. Fuga del conducente in caso di omicidio stradale. Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
Articolo inserito dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).
Vedi anche l’art. 189, co. 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 riportato sub art. 590-bis.