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Art. 679. Omessa denuncia di materie esplodenti

Art. 679. Omessa denuncia di materie esplodenti. Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie  infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a lire settecentoventimila (euro 371).

Soggiace all’ammenda fino a lire quattrocentottantamila (euro 247) chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne  denuncia all’Autorità.

Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o  dell’ammenda da lire settantaduemila (euro 37) a lire un milione e duecentomila (euro 619).

Procedura: vd. art. 650.