Logo del Laurus Robuffo

Art. 90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

Art. 90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare  memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del  codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali (1).

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla  medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente (2).

 

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. n.212/2015 cit.