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VII

VII - Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

Il terzo comma, che compariva nel testo originario della disposizione, è stato abrogato dall’art. 7 L. cost. 22 novembre 1967, n. 2.