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Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta  alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è  punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la  reclusione da tre a otto anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.), ma diviene obbligatorio (380 c.p.p.) se dal fatto deriva la morte; 3) il fermo è consentito se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima o la morte (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico; in caso di morte, della Corte di Assise.