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Art. 79. Limiti degli aumenti delle pene accessorie

Art. 79.  Limiti degli aumenti delle pene accessorie. La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1) dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;

2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.