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Art. 449. Delitti colposi di danno
Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo

                                                                            CAPO III

                                                               DEI DELITTI COLPOSI DI

                                                                  COMUNE PERICOLO

Si ritiene opportuno riportare, di seguito, gli artt.1, 3 e 4 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 (recante «Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio»):

«Art. 1. Sanzioni penali. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l’uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l’esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle
persone e dei beni, è punito con l’arresto fino a quattro mesi o con l’ammenda da 3.000 a 10.000 euro».

Art. 3. Campo di applicazione. 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio.

2. Il presente decreto si applica:

a) alle funicolari e agli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;

b) alle funivie, i cui veicoli sono portati o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;

c) alle sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;

d) ai sottosistemi indicati nell’allegato I ed ai componenti di sicurezza.

3. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente decreto:

a) gli ascensori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

b) le tranvie a funi di tipo tradizionale;

c) gli impianti utilizzati per scopi agricoli;

d) i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come  mezzi adibiti al trasporto di persone;

e) gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;

f) i traghetti fluviali a fune;

g) le ferrovie a cremagliera;

h) gli impianti trainati mediante catene.

Art. 4. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) “impianto”: il sistema completo installato nel suo sito, composto dall’infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell’allegato I; per infrastruttura  progettata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul sito si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell’impianto, fondazioni comprese;

b) “impianti a fune adibiti al trasporto di persone”:impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e autorizzati all’esercizio per il trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato;

c) “componente di sicurezza”: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell’impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall’analisi di sicurezza ai sensi dell’articolo 6, il cui guasto  comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale o terzi;

d) “committente dell’impianto o suo rappresentante”: qualsiasi persona fisica o giuridica o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea che, sulla base di un titolo idoneo, appalta la realizzazione dell’impianto;

e) “requisiti tecnici per l’esercizio”: l’insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell’esercizio;

f) “requisiti relativi alla manutenzione tecnica”: l’insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione
e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio;

g) “specifica europea”: una specifica tecnica comune, un’omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea;

h) “amministrazione competente”: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita le competenze ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del Capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o, per i rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome, secondo le attribuzioni dei loro statuti;

i) “costruttore o suo rappresentante”: il costruttore di componenti di sicurezza o di sottosistemi per la realizzazione degli impianti a fune adibiti al  trasporto di persone o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea».

 

Art. 449. (1) Delitti colposi di danno. Chiunque,al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423 bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile
adibito a trasporto di persone.

(1) L’articolo è stato così modificato dall’art. 1,co. 7, D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv., con modif.,dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 (la modifica è stata successivamente confermata dall’art. 11, L. 11 novembre 2000, 353), a seguito dell’introduzione del delitto di “incendio boschivo” previsto dall’art. 423 bis c.p. e punito, anche a titolo di colpa, dal comma 2 di tale disposizione.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito solo nell’ipotesi di cui al II comma (384 c.p.p.); 4) competenza: I comma, Tribunale monocratico; II comma, Tribunale collegiale.