Logo del Laurus Robuffo

Art. 731. Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori

Art. 731. Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare, è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila (euro 30).

Si procede d’ufficio.

La competenza appartiene al giudice di pace (art. 4 co.1 lett. b) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico (ai sensi dell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000)  qualora ricorra taluna delle aggravanti previste dagli artt. 1 D.L. n. 625/79 (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e 3 D.L. n. 122/93 (reati commessi per finalità di discriminazione razziale o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso).

L’arresto ed il fermo non sono consentiti.