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Art. 96. Difensore di fiducia

Art. 96. Difensore di fiducia.

1. L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

1 L’art. 9 L. 7 agosto 1990, n. 232 (Provvedimenti a carico del personale di polizia) prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni dell’art. 32 L. 22 maggio 1975, n. 152 (sulla difesa di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi).