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Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 455.  Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.  Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.), 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) e il fermo è consentito ove il riferimento sia all’art. 453 c.p. (384 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche nota sub art. 453.