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Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico

Art. 615-ter. (1) Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di  sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Procedura: 1) per l’ipotesi prevista dal comma 1 si procede a querela di parte (336 c.p.p.) per il comma 2 d’ufficio; 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) e il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite penali, sentenza n. 4694 del 27 ottobre 2011 - 7 febbraio 2012) ha ritenuto che integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 615-ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso; non hanno rilievo, invece, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al  sistema. (Nel caso di specie, è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 615-ter c.p. un appartenente alle Forze dell’ordine che si era introdotto nel sistema informatico SDI usando il proprio codice di identificazione per finalità diverse da quelle che gli consentivano l’accesso).