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Art. 654. Grida e manifestazioni sediziose

Art. 654. (1) Grida e manifestazioni sediziose. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila  (euro 103) a unmilioneduecentomila (euro 619).

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 45 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.