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Art. 470. Disciplina dell’udienza
Capo I - Disposizioni generali

                                                                                                    CAPO I 

                                                                                    DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 470. Disciplina dell’udienza. 

1. La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero.

2. Per l’esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai  relativi provvedimenti.