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Titolo IX bis - Dei delitti contro i sentimenti per gli animali

(1) Il presente Titolo, contenente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato inserito dall’art. 1, L.20 luglio 2004, n. 189 recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate» (in vigore dal 1° agosto 2004).


Di seguito si riportano gli ulteriori articoli della
L. n. 189/2004 cit. e succ. modif. (l’art. 2 è stato così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 ed infine dall’art. 49, L. 4 giugno 2010,n. 96):

«Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

1. E vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con  l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna, o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o all’applicazione della  pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.

3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della  stessa.

3-ter. Al fine dell’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi  senza ritardo, a cura del cancelliere, all’autorità amministrativa competente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. Omissis.

Art. 4. Norme di coordinamento. 1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell’articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è abrogato;

b) all’articolo 2, lettera a), le parole: «dell’articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice»;

c) all’articolo 8, le parole: «dell’articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 727».


Art. 5. Attività formative. 1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia   comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6. Vigilanza. 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di  affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle  guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni. 1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui  all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8. Destinazione delle sanzioni pecuniarie. 1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge  affluiscono alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle  associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie el codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la  ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9. Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

In materia di illeciti penali nei confronti di animali, vedi anche il D.M. (Interno) 23 marzo 2007 (recante «Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei  confronti di animali»), riportato alla voce Coordinamento delle Forze di Polizia.

Si riporta, inoltre, anche l’Ordinanza del  Ministro della Salute del 6 agosto 2013 recante «Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela  dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata nella G.U. 6 settembre 2013,n. 209), con originaria efficacia di 24 mesi poi prorogata, con ordinanza del Ministero della Salute del 28 agosto 2014 (pubblicata in G.U. 8 settembre 2014, n. 208) per 12 mesi dal giorno di   pubblicazione in G.U. di tale ultima ordinanza (in precedenza,la materia era disciplinata dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, con efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno di pubblicazione nella G.U. n. 66 del 23 marzo 2009; detto  provvedimento era stato poi modificato anche dall’ordinanza 22 marzo 2011 che, fra l’altro, ne aveva prorogato l’efficacia di ulteriori 24 mesi a decorrere
dal 13 maggio 2011):

«Art. 1. 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a  persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al  pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle  autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui  vive.

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di  partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del  percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zoo profilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse della salute  pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2. 1. Sono vietati:

a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’articolo 10 della  Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all’articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell’articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3. 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante “Regolamento di polizia veterinaria”, a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4. 1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Art. 5. 1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all’articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6. 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7. 1. La presente ordinanza ha efficacia  per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Ancora in materia di illeciti nei confronti degli animali, si riportano gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 3 novembre 2010, n. 201 (il cui art. 3 ha modificato gli artt. 544-bis e 544-ter c.p.) recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno» (pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 2010, n. 283):


«Art. 4. Traffico illecito di animali da compagnia. 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,  introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a  misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti  dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione  della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute,  adottato ai sensi dell’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5. Introduzione illecita di animali da compagnia. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da  compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale  introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni  sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai  commi 1, 2 e 3 hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Art. 6. Sanzioni amministrative accessorie. 1. Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre  violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 3, del  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un  periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 5 della presente legge, o il titolare di  un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può  conseguire un’altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l’applicazione della sospensione o della revoca dell’autorizzazione del trasportatore o del  titolare di un’azienda commerciale trasmettono all’autorità che l’ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

Art. 7. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative. 1. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla  presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all’estero, si  applicano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 214-bis del  medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della  violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L’entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle  disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 8. Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».