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Art. 257. Criteri per l’emissione delle sentenze di proscioglimento

Art. 257. Criteri per l’emissione delle sentenze di proscioglimento. 

1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall’articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale.