Art. 622. Rivelazione di segreto professionale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila (euro 30) a un milione (euro 516).
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile delle società (1).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
(1) Comma aggiunto dall’art. 2 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e così modificato dall’art. 15, co. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
Procedura: 1) si procede a querela della persona offesa (336 c.p.p.); si procede d’ufficio nelle ipotesi previste dai commi 4 e 7 dell’art. 5, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180; 2) arresto e fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 101, co. 2, D.Lgs. n. 180/2015 cit., sono punite a norma del presente articolo (ma la procedibilità è d’ufficio) le violazioni dell’obbligo del segreto previste dai commi 4 e 7 dell’art. 5 (riportato in nota sub art.326 c.p.) del medesimo D.Lgs.
Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.