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Art. 730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

Art. 730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore  degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti (1), anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a lire un milione (euro 516).

Soggiace all’ammenda fino a lire duecentomila (euro 103) chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

(1) V. art. 44 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 circa il divieto di consegna, a persona minore o inferma di mente, di sostanza e preparazioni stupefacenti o psicotrope.

Procedura: vd. art. 650.