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Art. 133. Notificazione del decreto che dispone il giudizio

Art. 133.  Notificazione del decreto che dispone il giudizio. 

1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell’articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all’udienza preliminare.

1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 3, co. 5, L. 27 marzo 2001, n. 97 e poi così modificato (mediante l’introduzione del riferimento all’art. 319-quater) dall’art. 1, co. 79, L. 6 novembre 2012, n. 190.