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Art. 33 nonies. Validità delle prove acquisite

Art. 33-nonies. (1) Validità delle prove acquisite. 1. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l’invalidità degli atti  del procedimento, né l’utilizzazione delle prove già acquisite.

(1) V. sub art. 33 quinquies.