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Art. 456. Decreto di giudizio immediato

Art. 456. Decreto di giudizio immediato.

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato o alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio (1).

4. All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

(1) L’originaria parola «venti» è stata così sostituita dall’art. 14, co. 1, L. 1° marzo 2001, n. 63.