Logo del Laurus Robuffo

Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la  lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

    a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

    b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;

    c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

    d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

    e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;

    f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

    g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;

    h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;

    i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del  fermo (1).

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite  oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato (2).

2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio  designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97.

3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico  ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui  l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o  dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis (3).

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o  mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall’articolo 558 (4).

5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave  pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale (5).

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 (6).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101.

(2) Comma inserito dall’art. 1, D.Lgs. n. 101/2014 cit.

(3) Comma sostituito dall’art. 23, D.Lgs. 12 gennaio 1991, n. 12 e poi così modificato prima dall’art. 1, co. 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 ed infine dall’art. 1, D.Lgs. n. 101/2014 cit.

(4) Comma sostituito prima dall’art. 23, D.Lgs. n. 12/1991 cit. e poi così modificato dall’art. 1, co. 01, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9.

(5) Comma così modificato dall’art. 20, L. 8 agosto 1995, n. 332.

(6) Comma così sostituito dall’art. 23, D.Lgs. n. 12/1991 cit.

    1 Per l’obbligo - e relative deroghe - di comunicazione alle competenti autorità consolari nel caso di arresto o fermo di cittadini stranieri vedi, in particolare, quanto disposto dagli artt. 2, co. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

    2 Per prevenire eventuali reazioni e tentativi di fuga è consentito ammanettare l’arrestato o il fermato.

    In proposito deve però ricordarsi che:
    1) le modalità di esecuzione di tutte le misure che privano della libertà personale devono sempre salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non    sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto (art. 277).

    2) Specie nel corso delle traduzioni, va perciò assicurato il fondamentale rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza della persona adottando ogni possibile  provvedimento sia per proteggere la persona stessa dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità sia per evitarle inutili disagi (art. 42 bis comma 4 L. 26 luglio 1975, n. 354 aggiunto dall’art. 2 L. 12 dicembre 1992, n. 492, per i minorenni: art. 20 att. min.).

    3) L’inosservanza delle disposizioni stabilite per evitare che le traduzioni di arrestati e fermati diventino forme di «spettacolo» costituisce comportamento valutabile ai fini  disciplinari (art. 42 bis comma 4 L. 354/1975).

    4) Salvo che non ricorrano gravi esigenze di sicurezza, è vietato l’uso delle manette o di analoghi mezzi di costrizione nelle traduzioni di arrestati o fermati minorenni (art. 20 att. min.).

    Nelle traduzioni individuali (= traduzioni di ogni arrestato o fermato separatamente dall’altro) di maggiorenni, l’uso delle manette ai polsi è invece consentito solo quando lo  richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente (art. 42 bis comma 5 L. 354/1975).

    La valutazione sulla sussistenza di tali pericoli o circostanze spetta all’autorità che ha disposto la misura e, di conseguenza alla stessa polizia giudiziaria se l’arresto o il fermo è avvenuto su sua iniziativa (così Circol. Ministero Gius. 8 aprile 1993).

    5) Valgono anche per l’arresto in flagranza e il fermo, le altre previsioni con riferimento generale alle modalità per l’esecuzione delle traduzioni.

    3 Per gli adempimenti conseguenti ad arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria in tema di mandato di arresto europeo, vedi l’art. 12, L. 22 aprile 2005, n. 69.

    4 Attraverso la modifica del co. 4 operata dall’art. 1, D.L. n. 211/2012 cit., si è sostanzialmente introdotta - relativamente ai reati di competenza del giudice monocratico - la regola generale di porre l’arrestato a disposizione del p.m. mediante gli arresti domiciliari; a tale regola generale sono previste delle deroghe (mancanza o inidoneità o indisponibilità dell’abitazione, arrestato pericoloso, abitazione posta fuori dal circondario ovvero quando il soggetto sia stato arrestato in flagranza per i delitti di furto in abitazione o con strappo (scippo) o per rapina o estorsione) a seguito delle quali l’arrestato sarà custodito presso le camere di sicurezza della p.g.; soltanto nel caso di mancanza, indisponibilità o  inidoneità di queste o per ragioni di necessità o urgenza, con decreto motivato del p.m. l’arrestato sarà condotto nel carcere del luogo dove l’arresto è stato eseguito.